Chiarantoni in Tribunale contro il Comune di Modugno per essere reintegrato

altLo scontro tra l’ex responsabile dell’Ufficio Piano di Zona, Ernesto Chiarantoni, e il Comune di Modugno è ormai ad un bivio. Con delibera n.76 del 5 dicembre scorso è stata messa nero su bianco tutta la vicenda legata a Chiarantoni, che ha deciso di procedere per vie legali presentato un ricorso presso il Tribunale Civile di Bari-Sezione Lavoro, con l’obiettivo di essere reintegrato nelle sue mansioni. “Nella relazione del mio ufficio – ci ha spiegato il responsabile dell’ufficio legale del Comune di Modugno, l’avvocato Cristina Carlucci – sono state indicate  le motivazioni contenute nel ricorso notificato al Comune di Modugno da Chiarantoni; infatti, in alcuni passaggi della relazione, in conseguenza di determinate affermazioni, viene precisato che le stesse sono ‘a parere del ricorrente’. Chiarantoni fu assunto con contratto sottoscritto in data 31 dicembre 2009 ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.267/2000. Tale contratto, secondo i pareri univoci degli uffici, acquisiti dal sindaco neo eletto prima di adottare ogni atto, scade con il mandato del sindaco. Si trattava di un contratto di tipo fiduciario, posto in essere durante il mandato del sindaco Rana. Con l’insediamento del nuovo sindaco cessano gli effetti di tutti i contratti stipulati ex art. 110 TUEL. Il termine ultimo per il contratto di Chiarantoni era dunque il 3 giugno 2011. Il sindaco Gatti successivamente, con nota del 15 giugno 2011, quale atto confermativo, ha comunicato a Chiarantoni che il proprio rapporto con l’ente era scaduto”. Tuttavia il 21 luglio scorso il Coordinamento Istituzionale Piano di Zona riconfermava Chiarantoni, quale responsabile dell’Ufficio del Piano di Zona, configurando un contratto di novazione e dando mandato, si legge nel deliberato, “agli uffici competenti di perfezionare gli atti relativi necessari per il rinnovo del contratto, sottoscritto in data 31 dicembre 2009, fino al 31 dicembre 2012, in ossequio all’art.110, 6 del TUEL. Quando si è riunito il Coordinamento Istituzionale il 21 luglio scorso era assente il Comune di Modugno, comune capofila. A fronte di tale deliberato il sindaco Gatti chiese al dirigente del IV e VI settore, Gesmundo, al segretario generale e dirigente del I settore, Oreste, al responsabile dell’Ufficio Personale, Maggio e a me (avvocato Carlucci, ndr), quali adempimenti dovessero essere adottati in merito a tale deliberato. Gli uffici, con nota del 6 settembre scorso, hanno rappresentato al sindaco come la novazione non fosse applicabile al rapporto in questione poiché tale istituto è attuabile solo in presenza di rapporti pendenti, per i quali la prestazione contrattuale è diventata ineseguibile. Non sussistono tali estremi nel caso di specie, trattandosi di un nuovo contratto a stipularsi, essendo il precedente già scaduto. Si è poi specificato che il Comune di Modugno non potesse addivenire alla conclusione del contratto con Chiarantoni poiché, a detta data, l’ente non era provvisto del Piano della Performance. Tale elemento, ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 150/2009, non consente all’ente di assumere personale ovvero di stipulare contratti di consulenza o convenzione con soggetti esterni. Questi elementi sono stati presentati dal sindaco di Modugno agli altri due sindaci componenti l’Ufficio di Piano, cioè dei Comuni di Bitetto e Bitritto , con la nota del 14/10/2011. In detta nota, con cui il sindaco Gatti riscontra e contesta la diffida che, nelle more, era pervenuta in data 6 ottobre 2011 dai medesimi sindaci sull’adozione degli atti stabiliti nella Deliberazione del 21/7/2011, si rappresenta che, in primo luogo, il provvedimento deliberativo del Coordinamento Istituzionale presentava evidenti vizi di legittimità, poiché quanto in esso statuito andava ben oltre le competenze del Coordinamento Istituzionale, così come indicate dall’art. 13 del regolamento di Funzionamento dell’Ufficio di Piano. Tale disposizione, infatti, prevede espressamente che il Presidente del Comune Capofila nomini il Responsabile dell’Ufficio di Piano su designazione del Coordinamento Istituzionale; rientrano, quindi, nelle esclusive competenze del comune capofila, cioè Modugno, la verifica e l’applicazione degli istituti giuridici più idonei alla formalizzazione del rapporto contrattuale, laddove possibile, potendo il coordinamento Istituzionale solo designare il nominativo del soggetto scelto, non certo dettare anche le condizioni contrattuali. Nonostante l’avvenuta ricezione della nota del sindaco del 14/6/2011, con cui comunicava l’avvenuta cessazione del contratto in essere, è emerso che Chiarantoni ha continuato ad accedere alle sedi dell’Ufficio di Piano. Di ciò si è avuta contezza dal fatto che Chiarantoni provvedeva ad inviare missive di contestazione circa il proprio rapporto contrattuale al Dirigente VI settore, Gesmundo, utilizzando  la carta intestata dell’Ufficio di Piano. A seguito di tale elemento, con note del 19 settembre e del 13 ottobre scorsi, il dirigente VI Settore, Gesmundo ha diffidato Chiarantoni dall’accedere nuovamente presso i locali dell’Ufficio di Piano, nonché ad utilizzare carta intestata dello stesso, firmare atti e quant’altro inerente una funzione di cui quest’ultimo non era titolare, specificando che, in caso contrario, si sarebbe concretizzato il reato di usurpazione di pubbliche funzioni”.

Il resto è storia d’oggi, con il ricorso di Chiarantoni. “Egli ha chiesto di essere integrato – ci ha spiegato ancora l’avvocato Carlucci – perché a suo dire il contratto non è scaduto, facendo coincidere la data di scadenza contrattuale con quella di scadenza della Convenzione sottoscritta tra i Comuni dell’ambito territoriale, vale a dire il  31 dicembre 2012. Nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale del lavoro di Bari,  Chiarantoni ha chiesto di ordinare al Comune di Modugno di sottoscrivere il contratto di novazione, poiché il precedente contratto non si ritiene scaduto, nonché il pagamento degli arretrati dal giugno 2011(4.338 euro circa lordi mensili). Egli chiede, inoltre, di ordinare al Comune convenuto di cessare le  vessazioni operate nei suoi confronti attraverso le citate comunicazioni del Dott.  Gesmundo. Ha chiesto, in via preliminare, l’adozione di un provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro in sede cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 669 comma 2 c.p.c. Il giudice Calia, ha rigettato tale richiesta di adozione di misure cautelari in assenza di contraddittorio ed ha fissato l’udienza proprio per ieri 19 dicembre. Ognuna delle parti ha esposto le sue posizioni in maniera serena, ed il giudice si è riservato di decidere. Entrambe le parti in causa – ha concluso l’avvocato Carlucci – potranno proporre appello al Collegio del Tribunale del Lavoro di Bari”.

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